Art. 2

Ruolo dello CSTEP

In vigore dal 26 ago 2005
Ruolo dello CSTEP 1.   A intervalli regolari, o ogniqualvolta lo ritenga necessario, la Commissione chiede la consulenza dello CSTEP, sotto forma di pareri, sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. La Commissione può esigere che il parere venga adottato entro un determinato termine. 2.   Lo CSTEP può, di propria iniziativa, fornire alla Commissione pareri sulle tematiche di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 3.   Lo CSTEP redige una relazione annuale concernente: a) la situazione delle risorse alieutiche di interesse per la Comunità europea; b) le implicazioni economiche della situazione di tali risorse alieutiche; c) l’evoluzione delle attività di pesca, con riferimento ai fattori biologici, ecologici, tecnici ed economici; d) altri fattori economici inerenti alla pesca.
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