Art. 7

Esperti esterni

In vigore dal 26 ago 2005
Esperti esterni Previa approvazione della Commissione, lo CSTEP può invitare esperti che non siano membri dello CSTEP, ma che dispongano delle conoscenze scientifiche e delle competenze richieste per contribuire ai lavori del comitato.
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Esperti esterni (Art. 7 Decisione (UE) 2005/629) — Testo vigente | Portale Normativo