Art. 5
Applicabilità
In vigore dal 22 giu 2005
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui un metodo di rilevazione specifico per la colza GT73 è convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 e come specificato nel regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione (7) recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:465:oj#art-5