Art. 3
Condizioni per l’immissione in commercio
In vigore dal 22 giu 2005
Condizioni per l’immissione in commercio
Il prodotto può essere usato come qualsiasi altra colza, eccetto per la coltura e l’impiego come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:
a)
l’autorizzazione è valida per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa;
b)
l’identificatore unico del prodotto è MON-00073-7;
c)
fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;
d)
la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene colza GT73 geneticamente modificata» deve figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino una soglia al di sotto della quale tale informazione non sia richiesta;
e)
finché non sia stata rilasciata un’autorizzazione a immettere in commercio il prodotto a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un’etichetta o in un documento che correda il prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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