Art. 4

Monitoraggio

In vigore dal 22 giu 2005
Monitoraggio 1.   Durante l’intero periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa garantisce che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto sia messo in atto e applicato. 2.   Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione in caso di disseminazione accidentale di semi. L’allegato della presente decisione stabilisce gli orientamenti tecnici per l’attuazione del presente articolo. 3.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio. 4.   Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE il piano di monitoraggio notificato deve, se opportuno e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, essere modificato dal titolare dell’autorizzazione alla luce dei risultati delle attività di monitoraggio. 5.   Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che: a) le reti di monitoraggio esistenti, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per la sorveglianza generale del prodotto; b) tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione le informazioni in questione prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
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