Art. 6

In vigore dal 22 giu 2005
1.   I Paesi Bassi comunicano alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure che hanno già adottato e quelle che intendono adottare per recuperare gli aiuti di cui all’. I dati in questione sono forniti sulla base del questionario di cui all’allegato III della presente decisione. 2.   I Paesi Bassi presentano, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, tutti i documenti che dimostrano che è stata avviata una procedura di recupero nei confronti dell’AVR IW.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:237:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo