Art. 5
In vigore dal 22 giu 2005
1. I Paesi Bassi prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto di cui all’ dall’AVR IW.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del recupero.
4. Il tasso di interesse è calcolato in conformità delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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