Art. 3
In vigore dal 22 giu 2005
1. Gli aiuti a favore dell’AVR Nuts non superano il totale dei disavanzi calcolati, le perdite effettive aggiuntive registrate dall’AVR Nuts e un margine di utile ragionevole per la durata dell’accordo di concessione. Se, nella pratica, il margine di utile nel periodo di concessione degli aiuti dovesse risultare superiore al tasso di rendimento delle obbligazioni statali dei Paesi Bassi, maggiorato di due punti percentuali, i Paesi Bassi adeguano il livello degli aiuti retroattivamente.
2. I Paesi Bassi presentano una relazione sulla messa in esecuzione delle misure nel 2004 nonché relazioni annuali sulla messa in esecuzione della garanzia per i costi di smantellamento e di risanamento e sulla messa in esecuzione delle misure per la discarica C2 per la durata rimanente delle misure. Entro la primavera del 2006 i Paesi Bassi presentano una relazione intermedia relativa al controllo sulla compensazione per i costi di chiusura, nonché una relazione finale entro la primavera del 2007. Le relazioni presentano una giustificazione per la compensazione, tenendo debito conto dei punti di cui all’allegato II.
Storico versioni
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