Art. 3

In vigore dal 9 giu 2005
Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui agli chiede di essere autorizzato a farlo allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora: a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure b) il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell’allegato.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/435 — Testo vigente | Portale Normativo