Art. 3
In vigore dal 9 giu 2005
Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui agli chiede di essere autorizzato a farlo allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:
a)
vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure
b)
il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell’allegato.
Storico versioni
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