Art. 1
In vigore dal 9 giu 2005
La commercializzazione nella Comunità di sementi di pisello (Pisum sativum) e di fava (Vicia faba) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 31 maggio 2005, secondo quanto disposto nell’allegato della presente decisione e a condizione che:
a)
la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell’allegato della presente decisione;
b)
l’etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all’atto dell’esame ufficiale effettuato in conformità dell’, paragrafo 1, punti C bis, lettera d), e C ter, lettera d), della direttiva 66/401/CEE;
c)
le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell’ della presente decisione.
Storico versioni
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