Art. 2

In vigore dal 9 giu 2005
La commercializzazione nella Comunità di sementi di lino (Linum usitatissimum) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 2002/57/CE è autorizzata, fino al 31 maggio 2005, secondo quanto disposto nell’allegato della presente decisione e a condizione che: a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell’allegato della presente decisione; b) l’etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all’atto dell’esame ufficiale effettuato in conformità dell’, paragrafo 1, lettera f), punto iv), e lettera g), punto iv), della direttiva 2002/57/CE; c) le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell’ della presente decisione.
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