Art. 3
Competenze della Commissione
In vigore dal 11 mag 2005
Competenze della Commissione
1. La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma.
2. La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.
3. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con i programmi Daphne II (9), Modinis (10) e eContent plus (11).
4. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2 per quanto riguarda:
a)
adozione e modifiche del programma di lavoro;
b)
ripartizione delle spese di bilancio;
c)
determinazione dei criteri e del contenuto degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all’;
d)
valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500 000 EUR;
e)
ogni deroga alle norme stabilite nell’allegato III;
f)
attuazione di misure per la valutazione del programma.
5. La Commissione informa il comitato di cui all' dei progressi realizzati nell’attuazione del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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