Art. 2

Partecipazione

In vigore dal 11 mag 2005
Partecipazione 1.   La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri. Al programma possono inoltre partecipare le persone giuridiche stabilite nei paesi candidati all’adesione nel rispetto degli accordi bilaterali vigenti o futuri da concludere con tali paesi. 2.   Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni del protocollo 31 dell'accordo SEE, le persone giuridiche stabilite negli Stati EFTA parti contraenti dell'accordo SEE. 3.   Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità da parte del programma stesso, le persone giuridiche stabilite in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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