Art. 5

Sorveglianza e valutazione

In vigore dal 11 mag 2005
Sorveglianza e valutazione 1.   Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell’ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva. 2.   La Commissione sorveglia l’esecuzione dei progetti nell’ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il relativo impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 3.   Entro il primo semestre 2006 la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione delle azioni di cui all’, paragrafo 2. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie. Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione. 4.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative, corredate di eventuali adeguate proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea, rispettivamente per gli esercizi 2007 e 2009.
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Sorveglianza e valutazione (Art. 5 Decisione (UE) 2005/854) — Testo vigente | Portale Normativo