Art. 8

Procedura per sottoporre a misure di controllo nuove sostanze psicoattive specifiche

In vigore dal 10 mag 2005
Procedura per sottoporre a misure di controllo nuove sostanze psicoattive specifiche 1.   Entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi, la Commissione presenta al Consiglio un’iniziativa per sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo. Se la Commissione non ritiene necessario presentare un’iniziativa in tal senso, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui motiva la propria posizione. 2.   Qualora la Commissione non ritenga necessario presentare un’iniziativa per sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo, un’iniziativa in tal senso può essere presentata al Consiglio da uno o più Stati membri, preferibilmente entro sei settimane dalla data in cui la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione. 3.   Il Consiglio, sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato, decide, a maggioranza qualificata e deliberando sull’iniziativa presentata a norma del paragrafo 1 o 2, se sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo.
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Procedura per sottoporre a misure di controllo nuove sostanze psicoattive specifiche (Art. 8 Decisione (UE) 2005/387) — Testo vigente | Portale Normativo