Art. 6

Valutazione dei rischi

In vigore dal 10 mag 2005
Valutazione dei rischi 1.   Il Consiglio, tenendo conto del parere dell’Europol e dell’OEDT e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può chiedere che i rischi, inclusi quelli sanitari e sociali, provocati dall’uso, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova sostanza psicoattiva, la partecipazione di organizzazioni criminali e le eventuali conseguenze delle misure di controllo siano valutati secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, a condizione che almeno un quarto dei suoi membri e la Commissione abbiano comunicato per iscritto al Consiglio il proprio assenso a tale valutazione. Gli Stati membri o la Commissione effettuano tale comunicazione al Consiglio al più presto e comunque non oltre quattro settimane dal ricevimento della relazione congiunta. Il segretariato generale del Consiglio notifica immediatamente tale informazione all’OEDT. 2.   Al fine di eseguire la valutazione, l’OEDT convoca una riunione speciale sotto gli auspici del proprio comitato scientifico. In tale riunione il comitato scientifico può essere integrato da non più di cinque esperti, designati dal direttore dell’OEDT, sentito il parere del presidente del comitato scientifico, scelti fra un gruppo di esperti proposti dagli Stati membri e approvato ogni tre anni dal consiglio di amministrazione dell’OEDT. Si tratterà di esperti in settori scientifici non rappresentati o rappresentati in modo insufficiente nel comitato scientifico e la cui partecipazione sia necessaria per un’equilibrata ed adeguata valutazione dei rischi, inclusi quelli sanitari e sociali. Inoltre, la Commissione, l’Europol e l’AEVM sono invitati ad inviare alla suddetta riunione non più di due esperti ciascuno. 3.   La valutazione dei rischi è svolta sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, dall’OEDT, dall’Europol e dall’AEVM al comitato scientifico, tenendo in considerazione tutti i fattori che, ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, giustificano il fatto che una sostanza sia sottoposta a controllo internazionale. 4.   Al termine della valutazione dei rischi, il comitato scientifico redige una relazione (di seguito «relazione di valutazione dei rischi»). La valutazione dei rischi consiste in un’analisi delle informazioni scientifiche e delle informazioni sull’applicazione della legge disponibili e riflette tutte le opinioni espresse dai membri del comitato. Entro dodici settimane dalla data di notifica da parte del segretariato generale del Consiglio all’OEDT di cui al paragrafo 1, il presidente del comitato presenta, a nome dello stesso, la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione e al Consiglio. La relazione di valutazione dei rischi comprende: a) la descrizione chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva e il suo meccanismo di azione, compresa la sua utilità medica; b) i rischi sanitari connessi con la nuova sostanza psicoattiva; c) i rischi sociali connessi con la nuova sostanza psicoattiva; d) informazioni sul livello di partecipazione di organizzazioni criminali e informazioni sui sequestri e/o sulle individuazioni da parte delle autorità e sulla fabbricazione della nuova sostanza psicoattiva; e) informazioni su qualsiasi valutazione della nuova sostanza psicoattiva nell’ambito nel sistema delle Nazioni Unite; f) se del caso, una descrizione delle misure di controllo applicabili alla nuova sostanza psicoattiva negli Stati membri; g) i possibili mezzi di controllo e le eventuali conseguenze delle misure di controllo; e h) i precursori chimici utilizzati nella fabbricazione della sostanza.
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Valutazione dei rischi (Art. 6 Decisione (UE) 2005/387) — Testo vigente | Portale Normativo