Art. 9
Misure di controllo adottate dagli Stati membri
In vigore dal 10 mag 2005
Misure di controllo adottate dagli Stati membri
1. Se il Consiglio decide di sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo, gli Stati membri si adoperano per adottare, quanto prima, ma non oltre il termine di un anno dalla data di tale decisione e in conformità del loro diritto interno, le misure necessarie per sottoporre:
a)
la nuova sostanza psicotropa alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;
b)
la nuova sostanza stupefacente alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti.
2. Gli Stati membri comunicano al Consiglio e alla Commissione le misure adottate subito dopo l’adozione della relativa decisione. Tale informazione è poi comunicata all’OEDT, all’Europol, all’AEVM e al Parlamento europeo.
3. La presente decisione non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o di introdurre nel suo territorio le misure di controllo nazionali che esso ritiene opportune una volta che una nuova sostanza psicoattiva sia stata individuata da uno Stato membro.
Storico versioni
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