Art. 3
In vigore dal 1 apr 2005
1. Gli Stati membri compilano le tabelle dell’allegato a scadenze annue, a partire dai dati relativi al 2006, e le inviano alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.
2. Per gli anni precedenti al 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili entro 12 mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono. I dati riguardanti gli anni precedenti al 2006 sono utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio.
Storico versioni
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