Art. 3

In vigore dal 1 apr 2005
1.   Gli Stati membri compilano le tabelle dell’allegato a scadenze annue, a partire dai dati relativi al 2006, e le inviano alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono. 2.   Per gli anni precedenti al 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili entro 12 mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono. I dati riguardanti gli anni precedenti al 2006 sono utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/293 — Testo vigente | Portale Normativo