Art. 1
In vigore dal 1 apr 2005
1. Gli Stati membri calcolano gli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/53/CE in base ai materiali reimpiegati, riciclati e recuperati ottenuti da operazioni di bonifica, demolizione e (post)frantumazione. Gli Stati membri garantiscono che, per i materiali sottoposti a trattamento ulteriore, si tenga conto del recupero effettivamente realizzato.
A tal fine gli Stati membri completano le tabelle 1-4 dell’allegato alla presente decisione, inserendo un’adeguata descrizione dei dati utilizzati.
2. Nella compilazione delle tabelle 1-4 dell’allegato alla presente decisione gli Stati membri possono anche usare valori presunti ricavati dai dati disponibili sulla percentuale media di metalli reimpiegati, riciclati e recuperati contenuti nei veicoli fuori uso (di seguito «contenuto presunto di metalli»). Tale valore presunto è suffragato da dati precisi che spieghino la percentuale presunta relativa al contenuto di metalli e la percentuale presunta di metallo reimpiegato, recuperato e riciclato. Tali dati devono essere validi almeno per il 95 % dei veicoli giunti a fine vita nello Stato membro in questione.
3. Nei dati gli Stati membri forniscono informazioni sui seguenti elementi:
a)
l’attuale mercato nazionale dei veicoli;
b)
il parco di veicoli fuori uso presente sul territorio;
c)
i materiali e i componenti dei veicoli considerati nel dato presunto, per evitare una doppia contabilizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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