Art. 2

In vigore dal 1 apr 2005
1.   Per i veicoli fuori uso, o materiali e parti degli stessi, per i quali è stato rilasciato un certificato di rottamazione da parte di un impianto di trattamento nazionale autorizzato e che sono stati esportati in altri Stati membri o in paesi terzi per essere sottoposti a ulteriore trattamento, ai fini del calcolo degli obiettivi tale trattamento è attribuito allo Stato membro esportatore qualora sia possibile dimostrare che l’operazione di riciclaggio e/o di recupero sia avvenuta in condizioni in massima parte equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria in materia. I veicoli fuori uso per i quali un altro Stato membro o un paese terzo abbia rilasciato un certificato di rottamazione e che sono importati in uno Stato membro a fini di recupero e/o riciclaggio non sono calcolati come veicoli recuperati o riciclati nello Stato membro importatore. 2.   Per le esportazioni verso paesi terzi, gli Stati membri stabiliscono se sia necessaria una documentazione supplementare attestante che i materiali esportati sono stati effettivamente riciclati o recuperati.
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