Art. 7
In vigore dal 15 mar 2005
Le spese effettivamente sostenute sono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, in modo da illustrare la loro relazione con il piano finanziario indicativo. Tali notifiche possono essere inoltrate per via elettronica.
Il saldo del contributo finanziario di cui all’ è corrisposto a condizione che il documento specificato nel secondo comma del terzo paragrafo del punto I.B.4 dell’allegato III sia presentato entro il 30 settembre 2005.
La Commissione può procedere, su richiesta debitamente giustificata della Repubblica francese, a un adeguamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, purché non sia superato l'importo globale delle spese ammissibili previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo.
Tutti i contributi erogati dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati alla Repubblica francese, la quale è inoltre responsabile del rimborso alla Comunità di eventuali importi eccedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:241:oj#art-7