Art. 3

In vigore dal 15 mar 2005
L’importo del contributo finanziario erogato dalla Comunità a favore del programma presentato dalla Repubblica francese nel 2004 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili quali definite nella decisione 93/522/CEE della Commissione, con un massimale di EUR 187 800 (IVA esclusa). Le spese previste per l'attuazione del programma e le modalità di finanziamento sono illustrate nell'allegato I della presente decisione. La ripartizione delle spese è specificata nell'allegato II della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/241 — Testo vigente | Portale Normativo