Art. 3
In vigore dal 15 mar 2005
L’importo del contributo finanziario erogato dalla Comunità a favore del programma presentato dalla Repubblica francese nel 2004 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili quali definite nella decisione 93/522/CEE della Commissione, con un massimale di EUR 187 800 (IVA esclusa).
Le spese previste per l'attuazione del programma e le modalità di finanziamento sono illustrate nell'allegato I della presente decisione.
La ripartizione delle spese è specificata nell'allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:241:oj#art-3