Art. 5
In vigore dal 15 mar 2005
Il periodo di ammissibilità delle spese correlate al progetto di cui trattasi inizia il 1o ottobre 2004 e termina il 30 settembre 2005.
Il periodo previsto per l'esecuzione delle azioni può essere eccezionalmente prorogato soltanto previo esplicito accordo scritto del comitato di sorveglianza di cui al punto I.A dell’allegato III, anteriormente al completamento delle azioni.
Storico versioni
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