Art. 21
Denuncia
In vigore dal 17 feb 2005
Denuncia
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:370:oj#art-21