Art. 21

Denuncia

In vigore dal 17 feb 2005
Denuncia Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.
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Denuncia (Art. 21 Decisione (UE) 2005/370) — Testo vigente | Portale Normativo