Art. 20

Entrata in vigore

In vigore dal 17 feb 2005
Entrata in vigore 1.   La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 3.   Per ogni Stato od organizzazione di cui all' che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:370:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo