Art. 19

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

In vigore dal 17 feb 2005
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1.   La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica da cui è stata sottoscritta. 2.   La presente convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all' a decorrere dal 22 dicembre 1998. 3.   Gli Stati membri delle Nazioni Unite diversi da quelli di cui al paragrafo 2 possono aderire alla convenzione previa approvazione della riunione delle Parti. 4.   Ogni organizzazione di cui all' che diventi Parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti della presente convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione. 5.   Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all' dichiarano il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Esse informano il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
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