Art. 5

In vigore dal 28 gen 2005
Ciascun imballaggio deve recare a caratteri indelebili i termini «ANTIGUA E BARBUDA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
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Art. 5 Decisione (UE) 2005/72 — Testo vigente | Portale Normativo