Art. 4

In vigore dal 28 gen 2005
I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi, navi officina, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.
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Art. 4 Decisione (UE) 2005/72 — Testo vigente | Portale Normativo