Art. 3
In vigore dal 28 gen 2005
1. Per prodotti della pesca si intendono crostacei vivi.
2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
3. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
4. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della FD, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
Storico versioni
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