Art. 7

In vigore dal 17 gen 2005
Ogni Stato membro stabilisce quali sono le stazioni nazionali di radioastronomia che operano nella banda 23,6-24,0 GHz dello spettro radio che devono essere protette nel proprio territorio a norma dell', paragrafo 2, nonché le caratteristiche delle zone di esclusione di ciascuna stazione. Tali informazioni, corredate da adeguate giustificazioni, devono essere notificate alla Commissione entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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