Art. 6
In vigore dal 17 gen 2005
1. Le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate a bordo di veicoli funzionano solo quando il veicolo è in stato di attività.
2. Le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità assicurano la protezione delle stazioni di radioastronomia operanti nella banda di frequenze 22,21-24,00 GHz dello spettro radio definite nell' mediante la disattivazione automatica all’interno di una zona di esclusione specifica oppure per mezzo di un altro metodo che garantisca un'analoga protezione di queste stazioni, senza alcun intervento da parte del conducente del veicolo.
3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, è ammessa la disattivazione manuale per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità e che operano nella banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio prima della data di transizione.
Storico versioni
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