Art. 5

In vigore dal 17 gen 2005
1.   La messa a disposizione della banda 24 GHz per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli sarà oggetto di un attento controllo al fine di garantire che la premessa principale dell’apertura della banda a queste apparecchiature rimanga valida, e cioè che non si verifichino disturbi pregiudizievoli ad altri utenti della banda, in particolare verificando tempestivamente: a) il numero totale di veicoli immatricolati, immessi sul mercato o in circolazione che sono equipaggiati di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz in ciascuno Stato membro, al fine di accertarsi che tale numero non superi il 7 % del numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro; b) se gli Stati membri, o i fabbricanti e gli importatori, abbiano trasmesso informazioni adeguate circa il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz, al fine di monitorare adeguatamente l'uso della banda 24 GHz da parte di questo tipo di apparecchiature; c) se l'uso individuale o cumulativo di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz provochi, o possa provocare a breve termine, disturbi pregiudizievoli ad altri utenti nella banda 24 GHz oppure nelle bande adiacenti in almeno uno Stato membro, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di cui alla lettera a); d) se la data di riferimento continua ad essere adeguata. 2.   Oltre alla procedura di esame di cui al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2009 deve essere eseguita una revisione di fondo per verificare se le ipotesi iniziali relative al funzionamento delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz siano ancora valide, nonché se lo sviluppo della tecnologia dei radar a corto raggio per autoveicoli nella banda di frequenze 79 GHz stia progredendo ad un ritmo che consenta un’ampia disponibilità di applicazioni di radar a corto raggio per autoveicoli in questa banda dello spettro radio entro il 1o luglio 2013. 3.   La revisione di fondo può essere avviata su richiesta motivata di un membro del comitato per lo spettro radio, oppure su iniziativa della Commissione. 4.   Gli Stati membri assistono la Commissione nello svolgimento delle procedure di esame di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurando la rilevazione e la comunicazione tempestiva alla Commissione delle informazioni necessarie, in particolare di quelle citate nell'allegato.
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Art. 5 Decisione (UE) 2005/50 — Testo vigente | Portale Normativo