Art. 2

Parametri di riferimento per l'azione da intraprendere

In vigore dal 11 gen 2005
Parametri di riferimento per l'azione da intraprendere Ai fini del controllo dei residui di talune sostanze il cui uso è vietato o non autorizzato in seno alla Comunità, i limiti minimi di rendimento richiesti, stabiliti nell'allegato II della decisione 2002/657/CE, sono utilizzati quali quadri di riferimento per un'azione indipendentemente dalla matrice esaminata.
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