Art. 1

Campo di applicazione della decisione

In vigore dal 11 gen 2005
Campo di applicazione della decisione 1.   La presente decisione fissa i quadri di riferimento per un'azione da intraprendere in materia di residui di sostanze per le quali i limiti minimi di rendimento richiesti sono stati stabiliti a norma della decisione 2002/657/CE quando i test analitici, svolti conformemente alla direttiva 97/78/CE sulle partite importate di prodotti di origine animale, confermano la presenza di tali residui e le misure da intraprendere dopo tale conferma. 2.   La presente decisione si applica alle partite di prodotti di origine animale importate dai paesi terzi, indipendentemnte dal fatto che i test analitici siano svolti regolarmente, sulla base di procedure di controllo rafforzate o in base a una misura di salvaguardia.
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Campo di applicazione della decisione (Art. 1 Decisione (UE) 2005/34) — Testo vigente | Portale Normativo