Art. 3

Azione da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata

In vigore dal 11 gen 2005
Azione da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata 1.   Qualora i risultati di test analitici siano pari o superiori ai limiti minimi di rendimento richiesti fissati nella decisione 2002/657/CE, la partita interessata viene considerata non conforme alla legislazione comunitaria. 2.   In attesa dell'applicazione prevista a partire dal 1o gennaio 2006 degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti degli Stati membri mettono sotto sequestro le partite non conformi dei paesi terzi e, dopo aver sentito gli operatori nell'industria alimentare responsabili della partita, adottano i seguenti provvedimenti: a) ordinano che tali partite siano distrutte o rispedite al di fuori della Comunità, conformemente al paragrafo 3; b) qualora le partite siano già state commercializzate, richiamano le partite prima di adottare una delle misure sopra riferite. 3.   Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite unicamente nei seguenti casi: a) se la destinazione è stata convenuta con l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile della partita; e b) se l'operatore del settore alimentare ha informato in primo luogo l'autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo destinatario, qualora sia diverso, in merito alle motivazioni e alle circostanze che hanno impedito l'introduzione sul mercato comunitario delle partite interessate; e c) quando il paese terzo destinatario non è il paese terzo di origine e l'autorità competente di tale paese ha notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare le partite. 4.   Fatte salve le normative nazionali degli Stati membri, applicabili in materia di revisione delle decisioni amministrative, il rinvio deve essere effettuato non oltre i 60 giorni successivi al giorno in cui l'autorità competente ha deciso la destinazione della partita, a meno che non sia stata intrapresa un'azione legale. Se al termine dei 60 giorni il rinvio non ha luogo, si procede alla distruzione della partita a meno che l'autorità competente non ritenga giustificato il ritardo. 5.   Se i risultati dei test analitici sui prodotti sono inferiori ai limiti minimi di rendimento richiesti, fissati nella decisione 2002/657/CE, l’introduzione dei prodotti nella catena alimentare non è vietata. L'autorità competente tiene un registro dei risultati in caso di ricorrenza. Qualora dai risultati dei test analitici effettuati sui prodotti della medesima origine emerga una configurazione ricorrente rivelatrice di un problema potenziale legato a una o più sostanze proibite o non autorizzate, compresa ad esempio la registrazione di quattro o più risultati confermati inferiori ai parametri di riferimento per l’avvio di un'azione, relativa alla stessa sostanza, nelle importazioni aventi un’origine particolare, entro un periodo di sei mesi, l'autorità competente ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. La Commissione porta la questione dinnanzi all'autorità competente del paese o dei paesi di origine e presenta proposte adeguate. 6.   L'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, responsabile della partita o il suo rappresentante, devono assumersi i costi sostenuti dalle autorità competenti per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.
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