Art. 3

Nuove tecnologie & reti informatiche

In vigore dal 28 dic 2004
Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche, compresa l’assistenza tecnica, nonché per la creazione di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace in materia di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato II. Tuttavia gli investimenti relativi alla stazione delle isole Kerguelen per la ricezione e il trattamento dei dati trasmessi via satelliti radar beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 40 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:930:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Nuove tecnologie & reti informatiche (Art. 3 Decisione (UE) 2004/930) — Testo vigente | Portale Normativo