Art. 3 · Nuove tecnologie & reti informatiche

Art. 3

Nuove tecnologie & reti informatiche

In vigore dal 28 dic 2004
Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche, compresa l’assistenza tecnica, nonché per la creazione di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace in materia di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato II. Tuttavia gli investimenti relativi alla stazione delle isole Kerguelen per la ricezione e il trattamento dei dati trasmessi via satelliti radar beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 40 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato II.
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