Art. 2

Dispositivi elettronici di localizzazione

In vigore dal 28 dic 2004
1.   Le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi elettronici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria massima di 4 500 EUR per nave fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato I. 2.   Nell’ambito del massimale di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità ai primi 1 500 EUR di spese ammissibili è del 100 %. 3.   La partecipazione finanziaria della Comunità alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 EUR per nave non può superare il 50 % di tali spese. 4.   I dispositivi elettronici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati nel regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (2).
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Dispositivi elettronici di localizzazione (Art. 2 Decisione (UE) 2004/930) — Testo vigente | Portale Normativo