Art. 3
In vigore dal 15 dic 2004
1. La commissione tecnica è composta da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, uno dei quali è nominato membro titolare e l’altro supplente. Il rappresentante di governo di ciascuno Stato membro nella commissione amministrativa comunica le nomine al segretariato generale della commissione amministrativa.
2. Le relazioni e i pareri motivati sono adottati per maggioranza semplice di tutti i membri della commissione tecnica e ciascuno Stato membro ha un solo voto che esercita il membro titolare o, in sua assenza, il suo supplente. Nelle relazioni o nei pareri motivati della commissione tecnica, va specificato se sono stati approvati all'unanimità o per maggioranza semplice. Qualora esista una minoranza, vanno indicate le conclusioni o le riserve espresse dalla stessa.
3. Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o la persona da questo designata espleta una funzione consultiva in seno alla commissione tecnica.
Storico versioni
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