Art. 1

In vigore dal 15 dic 2004
1.   La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituisce la commissione tecnica per il trattamento delle informazioni prevista dall’articolo 117 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. Essa è denominata «la commissione tecnica». 2.   La commissione tecnica espleta le funzioni definite all’articolo 117 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72. 3.   Il mandato relativo ai compiti specifici della commissione tecnica è stabilito dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con la possibilità di modificare tali compiti, qualora necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:324:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo