Art. 7
In vigore dal 15 dic 2004
La commissione tecnica sottopone all’approvazione della commissione amministrativa un programma di lavoro dettagliato. La commissione tecnica presenta inoltre annualmente alla commissione amministrativa una relazione sulle attività da lei svolte e sui risultati conseguiti relativamente al programma di lavoro, ivi incluse le proposte di modifica dello stesso.
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