Art. 5

In vigore dal 14 dic 2004
La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui agli , già posti illegalmente a loro disposizione. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20).
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