Art. 1
In vigore dal 14 dic 2004
I finanziamenti concessi dalla Germania agli agricoltori tedeschi, sotto forma di servizi di coordinamento per l’accesso ai macchinari e alla manodopera forniti dalle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo, non costituiscono aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:570:oj#art-1