Art. 4

In vigore dal 14 dic 2004
Per determinare l’entità degli aiuti incompatibili con il mercato comune, di cui agli , la Germania è tenuta a presentare un calcolo dei costi medi sostenuti per la fornitura dei servizi agli agricoltori dalle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo che non hanno aziende commerciali controllate.
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