Art. 27

Controllo e valutazione

In vigore dal 2 dic 2004
1.   La Commissione garantisce un controllo regolare del Fondo, in collaborazione con gli Stati membri. 2.   Il Fondo è soggetto a una valutazione regolare, effettuata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, della pertinenza, dell'efficacia e dell'impatto delle azioni attuate con riferimento agli obiettivi previsti all’. La Commissione valuta anche la complementarietà tra le azioni attuate nell’ambito del Fondo e quelle concernenti altre pertinenti politiche, strumenti e iniziative della Comunità.
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Controllo e valutazione (Art. 27 Decisione (UE) 2004/904) — Testo vigente | Portale Normativo