Art. 27
Controllo e valutazione
In vigore dal 2 dic 2004
1. La Commissione garantisce un controllo regolare del Fondo, in collaborazione con gli Stati membri.
2. Il Fondo è soggetto a una valutazione regolare, effettuata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, della pertinenza, dell'efficacia e dell'impatto delle azioni attuate con riferimento agli obiettivi previsti all’. La Commissione valuta anche la complementarietà tra le azioni attuate nell’ambito del Fondo e quelle concernenti altre pertinenti politiche, strumenti e iniziative della Comunità.
Storico versioni
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