Art. 4

In vigore dal 1 dic 2004
La vaccinazione prevista nella parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato, prodotto almeno in conformità delle norme descritte nell’edizione più recente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:824:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2004/824 — Testo vigente | Portale Normativo