Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 dic 2004
La vaccinazione prevista nella parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato, prodotto almeno in conformità delle norme descritte nell’edizione più recente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
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