Art. 2
In vigore dal 1 dic 2004
1. Il certificato di cui all’, paragrafo 2, è richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di animali domestici da compagnia delle specie cani, gatti e furetti (in appresso «animali da compagnia») provenienti:
a)
da tutti i paesi terzi e introdotti in uno Stato membro diverso da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, e
b)
dai paesi terzi elencati all’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 e introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito. Il certificato non è utilizzato per i movimenti di animali provenienti da paesi terzi o preparati in paesi terzi non figuranti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, e destinati all’Irlanda, a Malta, alla Svezia o al Regno Unito, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti accompagnati da un passaporto conforme al modello stabilito dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (6), in provenienza da paesi terzi figuranti all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, che abbiano comunicato ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri la loro intenzione di utilizzare il passaporto al posto del certificato.
3. Lasciando impregiudicate le norme applicabili ai movimenti con destinazione Malta, gli Stati membri accettano il certificato conforme al modello di cui all’allegato della decisione 2004/203/CE.
Storico versioni
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