Art. 61
In vigore dal 30 nov 2004
1. L'indennizzo massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33 e da 53 a 58 non deve superare gli importi seguenti:
a)
prova del rosa bengala:
0,3 EUR per prova;
b)
prova di fissazione del complemento:
0,6 EUR per prova;
c)
prova ELISA:
1 EUR per prova;
d)
prova di immunodiffusione in gel di agar:
0,8 EUR per prova;
f)
tubercolinizzazione:
0,8 EUR per prova;
g)
prova del gamma interferone:
3 EUR per prova;
h)
dose di vaccino:
0,1 EUR por dose.
Storico versioni
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